rima
2006-09-11 15:59:44 UTC
spero che le cose con cio' siano chiarite!
http://www.ipasvisalerno.it/leggi/leggi.htm#MINISTERO%20DELLA%
20SANITA'%20DECRETO%20-%2027/Luglio/2000
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO - 27/Luglio/2000
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di
infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base
[CUT]
"Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi egli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro
dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale
del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti
del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base"
qui ti dice che visto che per la legge 42/99 i diplomi di infermiere
professionale sono equipollenti ai diplomi universitari
"Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente
a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati
nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al
diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro
della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A
della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base
[CUT]
lasciamo stare che non si parla di laurea ma di diploma universitario
cmq EQUIPOLLENZA AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E ALLA
FORMAZIONE POST BASE
qui specifica di piu' sulla formazione post base L. 1/2002
" I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli
appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi [CUT]...
sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai
master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università."
per poter avere cio' l'IP ha dovuto rinunciare al far trascorrere 5
anni di esercizio della professione al neo laureato per l'accesso alla
laurea specialistica e 2 per l'acceso ai master!
va da se che per accedere alla formazione universitaria bisognerebbe
avere un diploma di maturita' pero' so anche che non ovunque e'
richiesto!!! COSA NON FANNO I RETTORI PER PRENDERE SOLDI!!!
spero a questo punto si sia capito che i due titoli NON SONO LO STESSO
TITOLO, che sono equiparati solo per l'esercizio della professione e
per la formazione fermo poi valutare per la formazione post base la
laurea con un punteggio ben superiore del diploma regionale ed
affidando addirittura a chi e' in possesso di questo, "debiti
formativi"
dimenticavo...spacciarsi per laureato o dire che il proprio titolo e'
come quello di un laureato, senza specificare come e quando nel nostro
contesto, e' un reato!!!
rima
http://www.ipasvisalerno.it/leggi/leggi.htm#MINISTERO%20DELLA%
20SANITA'%20DECRETO%20-%2027/Luglio/2000
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO - 27/Luglio/2000
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17/08/2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di
infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base
[CUT]
"Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in
materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1,
il quale prevede che i diplomi egli attestati conseguiti in base alla
precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro
dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale
del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti
del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base"
qui ti dice che visto che per la legge 42/99 i diplomi di infermiere
professionale sono equipollenti ai diplomi universitari
"Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente
a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati
nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al
diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro
della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A
della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base
[CUT]
lasciamo stare che non si parla di laurea ma di diploma universitario
cmq EQUIPOLLENZA AI FINI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E ALLA
FORMAZIONE POST BASE
qui specifica di piu' sulla formazione post base L. 1/2002
" I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli
appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi [CUT]...
sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai
master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università."
per poter avere cio' l'IP ha dovuto rinunciare al far trascorrere 5
anni di esercizio della professione al neo laureato per l'accesso alla
laurea specialistica e 2 per l'acceso ai master!
va da se che per accedere alla formazione universitaria bisognerebbe
avere un diploma di maturita' pero' so anche che non ovunque e'
richiesto!!! COSA NON FANNO I RETTORI PER PRENDERE SOLDI!!!
spero a questo punto si sia capito che i due titoli NON SONO LO STESSO
TITOLO, che sono equiparati solo per l'esercizio della professione e
per la formazione fermo poi valutare per la formazione post base la
laurea con un punteggio ben superiore del diploma regionale ed
affidando addirittura a chi e' in possesso di questo, "debiti
formativi"
dimenticavo...spacciarsi per laureato o dire che il proprio titolo e'
come quello di un laureato, senza specificare come e quando nel nostro
contesto, e' un reato!!!
rima